Prima analisi della normativa sui meccanismi di selezione all’università da Zecchino a Mussi
La logica del 3+2 può funzionare solo se non tutti coloro che si laureano alla triennale si iscrivono alla specialistica. Infatti l’attuale mercato del lavoro richiede molti lavoratori con una preparazione più tecnica (i laureati triennali) e un’elite dirigenziale (i laureati specialistici). Invece, a detta di Confindustria, il 3+2 ha fallito: "troppi" si iscrivono alla specialistica, anche perché, essendo la triennale eccessivamente dequalificata, le stesse imprese non assumono i laureati triennali.
Dalla riforma Zecchino, alla riforma Moratti agli ultimi decreti di Mussi si assiste non solo a una continuità delle logiche di fondo ma ad un progressivo rafforzamento dei meccanismi di selezione per l’accesso alla laurea specialistica.
Nel decreto Zecchino (Dm. 509/99) l’accesso ai corsi di laurea è disciplinato dall’art. 6: "Requisiti di ammissione ai corsi di studio".
Per quanto riguarda le lauree triennali, i regolamenti didattici di ateneo richiedono il possesso di un’adeguata preparazione iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso (i "debiti"), anche nel caso di chi è stato ammesso ai corsi ad accesso programmato (a numero chiuso) con votazione inferiore ad un minimo previsto. Quindi, tranne per i corsi per cui c’è una normativa specifica (vedi l.264/99), l’esito negativo della verifica non dovrebbe teoricamente precludere l’iscrizione, ma solo comportare i "debiti".
Per quanto riguarda le lauree specialistiche, a parte i corsi per cui è previsto il numero chiuso dalla normativa vigente (l.264/99) "occorre altresì il possesso di requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei". Quindi a differenza delle triennali, per le specialistiche "l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei" è proprio un requisito per l’iscrizione.
L’idea di selezione proposta dalla Zecchino è rafforzata dalla riforma Moratti (Dm.270/04) (non abrogata da Mussi), dove all’art. 6 comma 2 si legge che: "L’università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici"
Oltre alla disciplina generale, per alcuni corsi c’è una disciplina specifica nella l. 264/99, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", che è precedente al decreto Zecchino e quindi non distingue tra triennali e specialistiche.
I corsi ad accesso programmato sono di due tipi: quelli programmati a livello nazionale e quelli programmati dalle università.
Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a. ai corsi di laurea per cui l’accesso programmato è previsto dalla normativa comunitaria: medicina, veterinaria, odontoiatria, architettura, più i diplomi per le professioni infermieristiche ecc.
b. ai corsi di laurea in scienze della formazione e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
c. ai corsi di formazione specialistica dei medici
d. alle scuole di specializzazione per le professioni legali
e. "ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso"
Sono programmati dalle università gli accessi:
ai corsi di laurea per cui l’ordinamento didattico prevede l’uso di laboratori, sistemi informatici ecc
agli altri diplomi per cui ci sia l’obbligo di tirocinio fuori dall’ateneo
ai corsi previsti dai decreti attuativi dell’art 17 comma 95 della l.127/97 (da vedere)
All’internodi questi requisiti, la valutazione per determinare l’effettivo numero di posti va fatta sulla base di:
– posti nelle aule
– attrezzature e laboratori
– personale docente e tecnico
– servizi di assistenza e tutorato
– numero di tirocini attivabili
In perfetta continuità con i suoi predecessori, Mussi, anziché abrogare la riforma Moratti, ha emanato alcuni decreti attuativi della stessa. Nel decreto che disciplina le classi di laurea magistrali all’art. 5 primo comma si legge: "I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270." Al sceondo comma invece: "Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.". In pratica saranno i singoli corsi di laurea a stabilire i requisiti di ammissione, mentre le modalità di verifica continueranno a essere fissate dagli atenei (corso di laurea per corso di laurea).
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