disciplina corsi di laurea triennali
Disciplina delle classi dilaurea triennali
Art.1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2007/2008 ed entro l’anno accademico 2009/2010. A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.
8. L’attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l’attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Ai fini di cui al presente comma nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti tenuti sia nel proprio che in altri atenei.
Art. 2
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.
Art. 3
1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Quando il trasferimento è effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.
Art.4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.
Art.5
1.Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
Art.6
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art.7
1. Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
Il Ministro
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree |
|
L-1 |
BENI CULTURALI |
L-2 |
BIOTECNOLOGIE |
L-3 |
DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA |
L-4 |
DISEGNO INDUSTRIALE |
L-5 |
FILOSOFIA |
L-6 |
GEOGRAFIA |
L-7 |
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
L-8 |
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE |
L-9 |
INGEGNERIA INDUSTRIALE |
L-10 |
LETTERE |
L-11 |
LINGUE E CULTURE MODERNE |
L-12 |
MEDIAZIONE LINGUISTICA |
L-13 |
SCIENZE BIOLOGICHE |
L-14 |
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI |
L-15 |
SCIENZE DEL TURISMO |
L-16 |
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE |
L-17 |
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA |
L-18 |
SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE |
L-19 |
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE |
L-20 |
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE |
L-21 |
SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE |
L-22 |
SCIENZE DELLE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE |
L-23 |
SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA |
L-24 |
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE |
L-25 |
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI |
L-26 |
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
L-27 |
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE |
L-28 |
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE |
L-29 |
SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE |
L-30 |
SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE |
L-31 |
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE |
L-32 |
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA |
L-33 |
SCIENZE ECONOMICHE |
L-34 |
SCIENZE GEOLOGICHE |
L-35 |
SCIENZE MATEMATICHE |
L-36 |
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI |
L-37 |
SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE |
L-38 |
SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI |
L-39 |
SERVIZIO SOCIALE |
L-40 |
SOCIOLOGIA |
L-41 |
STATISTICA |
L-42 |
STORIA |
L-43 |
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI |
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